Taxi: obbligo di accettare pagamenti elettronici. I tassisti potranno rifiutare di portare gli ubriachi
Ecco tutte le regole approvate con il nuovo regolamento: stop ai tassametri poco visibili. Obbligatorie nuove ricevute più dettagliate. Il numero delle licenze non sarà più fisso ma adeguato alle esigenze della città. No ai bimbi non accompagnati almeno da un sedicenne. TUTTE LE REGOLE E LE SANZIONI

Numero delle licenze non più fisso ma adeguato alle esigenze della città
Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi è stabilito dalla Giunta Comunale.Il fabbisogno del servizio taxi tiene conto di variabili socio- economico-territoriali, tra le quali:
L’offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
La popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
Le attività produttive;
I servizi socio-sanitari;
I servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
L’offerta e le presenze turistiche.
Le licenze e le autorizzazioni già operanti.
La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.
Il numero delle licenze può essere modificato attraverso l’applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull’offerta.
L’Amministrazione Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente.
Il servizio
Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili e, previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale. In questo caso il tassista può chiedere il pagamento anticipato.
La mancata ottemperanza senza giustificato motivo a quanto disposto nel presente comma comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00.
Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati (nel precedente regolamento era il più breve) per raggiungere la destinazione richiesta. La mancata ottemperanza all’obbligo di seguire il percorso più economico comporta la sanzione dell’ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
Il tassametro
Al momento dell’installazione il tassametro deve essere: 1) verificato nella propria conformità alle presenti regole dal personale appartenente all’Ufficio comunale competente; 2) installato in modo inamovibile; 3) regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta; 4) sigillato al veicolo mediante piombatura, difficilmente amovibile, a cura del personale dell’ufficio comunale preposto; 5) sottoposto a verifica del posizionamento all’interno del veicolo nel rispetto della successiva lettera c) del presente articolo. Tale posizionamento andrà documentato con verbale di verifica associato a fotogramma.
a)devono essere dotate di tassametro omologato. La mancata ottemperanza di quanto previsto comporta la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 20 a 40 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata
b-ter) Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell’allocazione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l’adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice e verificato e sigillato dal personale dell’Ufficio Taxi.
b-quater) La cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell’applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall’utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti. La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera b-quater comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.
Il conducente ha l’obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto e/o occultato alla vista. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore (“a specchio”), deve essere installato in posizione ben visibile all’utenza ed ad un’altezza pari o superiore al volante di guida e, più precisamente, in posizione centrale rispetto ai sedili anteriori ed in posizione leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo.
In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l’ufficio è chiuso, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all’Ufficio Comunale competente con mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell’allocazione del tassametro. In seguito, tramite il proprio personale, l’ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.
e) La mancata ottemperanza di quanto previsto alla lettera c) e alla lettera d) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio; la sanzione della revoca della licenza successivamente alla terza violazione contestata nel triennio.
In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all’ art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell’Ufficio preposto, il titolare ha l’obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell’ufficio entro e non oltre 5 giorni dall’avvenuta sostituzione.
La mancata ottemperanza dell’obbligo di sottoposizione a verifica del tassametro comporta la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 6 a 10 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio. In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all’adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall’Ufficio preposto. La mancata ottemperanza dell’obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.
Pubblicità a bordo
Non è più vietata all’esterno e all’interno del veicolo la pubblicità elettorale. La pubblicità commerciale, sia all’interno che all’esterno del veicolo, è consentita nel rispetto della vigente normativa.
Ricevute
I tassisti devono munirsi di apposite ricevute con prestampato il numero di concessione, che devono essere rilasciate su richiesta dell’utente, per ogni corsa, riportando le seguenti indicazioni: indicazione della via/piazza/corso di partenza e della via/piazza/corso di arrivo; prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati; data e ora inizio e termine della corsa.
Abbigliamento e obbligo di POS per il pagamento
È obbligatorio utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato. In caso di inosservanza è prevista la sanzione dell’ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel bienni; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.
È obbligatorio essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all’utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. In caso di inosservanza è prevista la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 40 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.
Regole
Il tassista non può acquisire corse mediante l’impiego diretto del telefono cellulare, procacciarsi il cliente proponendo il proprio servizio con qualunque mezzo nonché sostare all’interno delle stazioni aeroportuali e ferroviarie allo scopo di acquisire dei clienti; rifiutare la corsa nell’ambito del territorio comunale o interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l’utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza , pendenza o cattivo stato del fondo stradale; rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi; favorire la mobilità degli invalidi. Fumare e mangiare all’interno della autovettura durante l’espletamento di un servizio.
Il tassista può rifiutare: il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti; il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne.
Qui sotto: l’intero regolamento da leggere o da scaricare
Il testo è provvisorio. L’Autorità dei trasporti ha, infatti, imposto alcune modi a favore dell’utenza che devono essere inserite.Lo sostituitemo appena sarà disponibile quello finale.


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